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QUANDO VIGE L'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DEFIBRILLATORE

Gazzetta Ufficiale del 28/06/2017

Decreto del Ministero dell’Interno del 18/03/1996

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 ha messo la parola fine ai dubbi e alle linee guida per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sulla dotazione obbligatoria dei “DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI”.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2017 e all’articolo 1 individua le condizioni che impongo l’assolvimento dell’obbligo di presenza del Defibrillatore semiautomatico, di seguito il testo dell’articolo 1 lettera a e b:

Articolo 1

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche.

1.L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatorisemiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Analizzando la lettera a) va individuata la definizione di impianto sportivo descritta nel decreto ministeriale 18 marzo 1996 norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, di seguito il testo:

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già inseriti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art.31 lettera a) della legge 5/8/78 n.457, nei quali si svolgono manifestazioni e /o attività sportive regolate dal CONI e FSN riconosciute dal

 

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

CONI, riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del CONI e delle FSN Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.20.

Art.2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali , simboli grafici di prevenzione incendi tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

– Spazio di attività sportiva. Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio spartivo polifunzionale.

– Zona di attività sportiva. Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.
– Spazio riservato agli spettatori.Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

– Zona spettatori. Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
– Spazi e servizi di supporto. Spazi e servizi direttamente funzionali all’attività sportiva o alla presenza di pubblico.

– Spazi e servizi accessori. Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.
– Impianto sportivo. Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’impianto sportivo comprende:

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori;
c) eventuali spazi e servizi accessori;
d) eventuali spazi e servizi di supporto.

– Impianto sportivo all’aperto.Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

– Impianto sportivo al chiuso. Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all’aperto.

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DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

– Complesso sportivo. Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

– Area di servizio annessa. Area di pertinenza dell’impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

– Area di servizio esterna. Area individuata temporaneamente, annettibile all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile.

– Zona esterna. Area pubblica circostante o prossima all’impianto o complesso sportivo che consente l’avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

– Spazi di soccorso. Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

– Via d’uscita. Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall’uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all’area di servizio annessa o all’area di servizio esterna.

– Spazio calmo. Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

– Percorso di smistamento. Percorso che permette la mobilità degli spettatori all’interno dello spazio loro riservato.

– Strutture pressostatiche. Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

– Capienza Massimo. Massimo affollamento ipotizzabile.

Leggendo le norme sopra esposte gli impianti sportivi non sono semplici palestre o sale generiche ma luoghi all’uopo individuati e censiti che comprendano:
a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) la zona spettatori;

c) eventuali spazi e servizi accessori;
d) eventuali spazi e servizi di supporto.
Si giunge alla conclusione che le associazioni o società che svolgano attività sportive e competitive in sedi diverse dagli impianti sportivi non debbano dotarsi di “DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI”.

DEFIBRILLATORE SCADENZA

 DEFIBRILLATORE (DAE) OBBLIGO DOTAZIONE Il TERMINE ULTIMO IL E’ PROROGATO AL 30/06/2017.

Il decreto Balduzzi del 24 Aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20/7/2013, entrato in vigore dopo la sua pubblicazione ha previsto quale termine ultimo di adozione del DAE e presenza di personale certificato con certificazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation)

  • per le società professioniste entro 6 mesi dal 20 luglio 2013;
  • per le associazioni o società dilettantistiche entro la scadenza del 30/11/2016, ovvero 40 mesi + 10 giorni dall’entrata in vigore della legge il 20 luglio 2013.

Il decreto Balduzzi riguarda le società sportive siano esse SRL o ASD o altrimenti specificate, che attuino attività sportive in forma agonistica e non, dilettantistiche o professionistiche considerate ad elevato sforzo cardiaco.

La dotazione del dae non è obbligatoria e non si applica alle Società o Associazioni DILETTANTISTICHE che svolgono attività sportiva con ridotto impegno cardiocircolatorio: quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

Nel caso di impianto sportivo utilizzato da molteplici società, associazioni l’onere di dotazione del Dae e relativa manutenzione è in capo al soggetto gestore dell’impianto. Le società o associazioni che utilizzano l’impianto hanno l’obbligo di avere istruttori o dirigenti sempre presenti durante l’utilizzo dell’impianto in regola con il corso BLSD per l’utilizzo del Dae.

In merito alle attività di sport “itinerante” come il nordic walking, il podismo ed il ciclismo, il defibrillatore deve essere presente nel luogo e nel momento dello svolgimento dell’attività.

In occasione di tornei, gare, saggi la società o associazione organizzatrice deve verificare se l’impianto utilizzato (palestra, teatro, altro) è dotato di Dae, in caso contrario potrà portare il proprio DAE e dovrà essere presente durante l’attività il personale formato con il corso BLSD al suo uso.

Il Senato ha definitivamente approvato la conversione in Legge del D.L. 189 del 16/10/2016, inerente gli “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto”. All’atto della approvazione del testo legislativo, è stato anche approvato un emendamento che proroga al 30 giugno 2017 l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Proroga 30 06 2017

DEFIBRILLATORE OBBLIGATORIO E NOVITA' CERTIFICATI MEDICI

 
Misano Adriatico, 16 giugno 2013

Durante l’annuale congresso degli organi territoriali, la Giunta Nazionale ha proposto ai comitati territoriali l’istituzione dei corsi formativi relativi al decreto Balduzzi, in merito all’obbligo per tutte le realtà sportive di dotarsi entro 30 mesi dalla pubblicazione del decreto, del defibrillatore e di operatori abilitati al suo utilizzo.

Per supportare i comitati territoriali la Giunta Nazionale ha ritenuto di siglare un accordo con un ente accreditato presso la Simeu: Società Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza, stilando un programma di massima  per la realizzazione dei corsi  di durata di circa 8 ore.

I temi trattati durante il corso nella parte teorica e pratica riguarderanno in particolare la rianimazione cardiopolmonare, disostruzione, defibrillatore. Al termine del corso si acquisisce la qualifica di “Operatore BLS-D Adulto e Pediatrico (bambino e infante) e il brevetto matricolato e valido come crediti formativi professionali e scolastici.

Per informazioni in merito alle date e sedi dei corsi è sufficiente contattare il proprio Comitato Regionale.

Guida al decreto: novità sui certificati medici.

 Certificato Medico

 

 

DECRETO BALDUZZI "Sospeso dalla CORTE DEI CONTI"

 
16 luglio 2013

La norma di legge emanata nel Decreto Balduzzi in merito all’obbligo di dotarsi del defibrillatore per le Associazioni e Società Sportive entro il 2015 è stata “fermata” alla Corte dei Conti.

Leggi tutto l’articolo

Guida al decreto: novità sui certificati medici.

 Certificato Medico

 

 

SERVIZIO LEGALE

 

Avvocato Valeria CONCONI

La Giunta Nazionale nella seduta del 22 maggio scorso, ha deliberato di siglare la convenzione con lo studio dell’Avvocato Valeria CONCONI, quale Legale di riferimento per i Soci Midas, e quale Consulente Legale dell’associazione. L’avvocato CONCONI è iscritta all’Ordine di Varese, ed è anche cassazionista dal 16/12/2005.

Per usufruire del servizio è sufficiente contattare preventivamente lo studio al 0332/440.117  o inviare una email a studioavv.conconi@libero.it chiedendo di fissare un appuntamento telefonico, anticipando il motivo della richiesta, specificando il proprio nominativo e  numero di tessera Midas.

CONVENZIONE HOTEL COSMOPOLITAN

CONVEZIONE PER I SOCI MIDAS
Bologna, 05 Febbraio  2015

Il nuovo Hotel Cosmopolitan di Bologna, è lieto di offrirLe una serie di servizi, che vanno  dalla sistemazione alberghiera, alla  ristorazione e  al congressuale di  alta  qualita’ e in linea con la Vostra immagine e budget. Tariffe convenzionate confidenziali valide dal 05.02.15   fino  a  nuova  comunicazione  variazione.

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Le tariffe s’intendono per camera , per notte e Iva inclusa, e sono applicabili fino ad esaurimento della disponibilita’ riservata al mercato corporate business e non sono retroattive. LA  TASSA  DI  SOGGIORNO  E’  ESCLUSA  DALLE  TARIFFE  INDICATE.

Nella tariffa sono inclusi i seguenti servizi:  Buffet Breakfast, minibar in camera,  tea e coffee set facility, connessione Wi-Fi in tutte le camere,  cassaforte   a dimensione pc, parcheggio gratuito e garage su richiesta.

Per scaricare la convenzione completa.

PROROGA CONVENZIONE SCF

SCFLa normativa italiana sul diritti d’autore (LDA 633/41) e le direttive dell’Unione Europea tutelano sia i diritti degli autori ed editori per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia I DIRITTI DEGLI ARTISTI E DEI PRODUTTORI CHE REALIZZANO LE REGISTRAZIONI DISCOGRAFICHE: I DIRITTI CONNESSI DISCOGRAFICI.

SCF Consorzio Fonografici è il consorzio che in Italia gestisce tali diritti per conto dei produttori discografici ad essa associati (oltre 400) e degli artisti interpreti dei brani da essi tutelati. Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a SIAE.
Chi diffonde musica registrata in pubblico, anche a scopo non di lucro, deve riconoscerli entrambi, qualunque sia il mezzo di diffusione impiegato (radio, tv, supporti fisici quali cd, dvd, lettori mp3 etc). La LDA 633/41 prevede: sanzioni penali per chi, senza l’autorizzazione dei produttori discografici, duplichi, riproduca, trasmetta o faccia ascoltare in pubblico con qualsiasi procedimento, nastri, dischi, files o supporti analoghi ovvero ogni altro mezzo contenente registrazioni o video musicali; sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di utilizzo e diffusione in pubblico di una registrazione musicale senza autorizzazione dei produttori discografici. Tale principio è stato ampiamente riconosciuto con più sentenze in sede civile e penale (ad esempio sentenza del Tribunale di Milano n.2289/2010 o sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 27074/2007).

Gli importi da corrispondere per i diritti connessi discografici sono stati definiti da SCF d’intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei diversi settori coinvolti (distribuzione, commercio, turismo, servizi ecc.), tra cui: Confcommercio \ Fipe, Confcooperative, Confersecenti , CNA, Confartigianato, Casartigiani, FAID, Federalberghi, Aicast – Imprese Italia, Sistema Commercio e Impresa.

Per quanto riguarda infine gli utilizzi del repertorio che vengono effettuati nelle fasi di allenamento e/o in occasione dei corsi di avviamento/formazione/perfezionamento dei futuri atleti, sono state concluse Convenzioni con Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali. Grazie a queste convenzioni le associazioni affiliate alle Federazioni o Enti convenzionati beneficiano di particolari riduzioni, se la licenza verrà sottoscritta entro il 31 marzo 2015, oltre tale data sarà applicato il compenso pieno. Sul sito www.scfitalia.it sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

Prorogata la scadenza per ottenere l’applicazione dello sconto per le associazioni Fids, dal 31 marzo si passa al 30 aprile.

Per i SOCI MIDAS che hanno una associazione sportiva affiliata a FIDS o AICS è possibile ricevere assistenza sulla compilazione della relativa modulistica contattando il Presidente Regionale.

 

PER I VOLONTARI NELLO SPORT NON E' RICHIESTO IL CERTIFICATO PENALE

Per i volontari nello Sport non è richiesto il Certificato Penale

Ministero della Giustizia ..non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale

tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.Il decreto ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. L’articolo 2 del citato decreto ha stabilito che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014).

In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue: non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche istruttori e tecnici compresi, con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Se è in corso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato l’adempimento sussiste.

Con la prima nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia  chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014.

con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

 

Decreto Legislativo n. 39 emanato il 4.3.2014.
Circolare Coni del  02 aprile 2014 scarica.

 

 

DECRETO DEL FARE: Certificati Medici per lo Sport

Decreto del Fare: Certificati Medici per lo Sport

Decreto del Fare

“09 agosto 2013. Decreto del Fare”. Il decreto legge del  21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ora è legge.

L’Aula di Montecitorio ha approvato definitivamente il Dl Fare senza apporre ulteriori  modifiche rispetto al testo arrivato ieri dal Senato. Per la sanità le modifiche riguardano essenzialmente il Fascicolo sanitario elettronico, l’ulteriore soppressione di certificati inutili e una gestione più razionale dei medicinali nei casi di modifiche apportate al bugiardino.

Dopo l’articolo 42 del testo originale, sono stati inseriti i seguenti articoli e commi:
ART. 42-bis. – Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria.

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma.

Si precisa che in base: all’art. 2, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 relativo all’art. 7 della legge n.189 del 8 novembre 2012 “è definita amatoriale l’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI … e non regolamentata da organismi sportivi.”

Dalla lettura delle normative in vigore, salvo ulteriori chiarimenti, in linea generale se l’ente che organizza l’attività (palestra, associazione, etc) è affiliato al CONI, si rientra nell’ipotesi di attività non agonistica e conseguente obbligo di richiesta del certificato medico.

CIRCOLARE DEL 7/10: "Certificati Medici per lo Sport"

Circolare del 07/10 “Certificati Medici per lo Sport”

Decreto del Fare

Dalla Circolare del Coni  Pr. 0000182/13 del 07 ottobre 2013:
..Il ministero della Salute specifica che anche i medici dello sport, i pediatri di base o i medici di base possono rilasciare i certificati per l’attività sportiva Non Agonstica.

..Il ministero della Salute nel rispondere al quesito della Federazione Medico Sportiva, ha confermato che per l’attività sportiva Non Agonistica permane l’obbligo di certificato medico di buona salute (senza elettrocardiogramma).

Testo della Circolare.

CIRCOLARE DEL 7/10: "Certificati Medici per lo Sport"

D.M. 8/8/2014 Certificati Medici Non Agonistici

Obbligo Cardiogramma

Per gli Sportivi Non Agonisti è necessario valutare un elettrocardiogramma per il rilascio del relativo certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Il Decreto Ministeriale del 08/08/2014 a firma del Ministro della Salute Lorenzin, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.243 del 18-10-2014

DECRETA
Art. 1 – Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’art.  42-bis del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m.,approva  le linee guida  di  indirizzo  in  materia  di  certificati  medici  per l’attività sportiva non agonistica,  allegate  al  presente  decreto quale parte integrante (Allegato 1).
2. E’ confermato il modello del certificato di cui  all’allegato  C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2).

ALLEGATO 1 – LINEE GUIDA  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  CERTIFICATI  MEDICI  PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISITICA
Definizione di attività sportiva non agonistica
1. Si  definiscono  attività  sportive  non  agonistiche  quelle praticate dai seguenti soggetti:
b) coloro che  svolgono  attività  organizzate  dal  CONI,  da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

Medici certificatori
1. I certificati per l’attività  sportiva  non  agonistica  sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
1. Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  e’  necessario quanto segue:
a) l’anamnesi e  l’esame  obiettivo,  completo  di  misurazione della pressione arteriosa;
b) un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

Scarica il decreto completo